Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo III
Art. 30
118 / 173Garanzia di cambio e oneri dipendenti da prestiti esteri
In vigore dal 13 giu 1978
La garanzia di cambio, gli oneri derivanti alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri e gli oneri eventuali derivanti alla Cassa medesima dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi di prestiti esteri, dei tassi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il CIPE, fanno carico al tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.
, c. 4°, L. n. 717/1965; , L. n. 634/1957; , L. n. 555/1959; , c. 6°, L. n. 853/1971
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-30