Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 150

Interventi a seguito dell'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973

In vigore dal 13 giu 1978
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le rispettive Regioni, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e fognarie nonché di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani di cui siano disponibili o si rendano disponibili alla data del 18 gennaio 1974 i progetti esecutivi redatti dai comuni o consorzi di comuni, anche superiori ai 75 mila abitanti, compresi nelle zone di cui all' del Testo Unico con priorità per i comuni delle Regioni Puglia e Campania. Ove le indicate opere siano state già ammesse a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche o a contributi regionali, lo stesso Ministro può autorizzare la Cassa ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni e i consorzi dei comuni devono far fronte per garantire i mutui occorrenti, qualora siano nell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie. Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla Cassa, dai comuni o consorzi in via di rivalsa. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce, vigilando sui relativi adempimenti, le direttive per la rapida attuazione degli interventi agli organi ed enti competenti e alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, a società a prevalente capitale pubblico, costituite con la partecipazione degli enti pubblici locali. Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 125 mila milioni. Ai suddetti impegni si fa fronte mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26 mila milioni, di lire 26 mila milioni, di lire 37 mila milioni e di lire 36 mila milioni. In aggiunta ai suddetti impegni, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa ad intervenire con fondi propri allo scopo: 1) di completare le opere di cui ai precedenti commi; 2) di attuare tutti gli interventi consentiti dalla disponibilità di progetti eseguibili alla data del 27 dicembre 1973; 3) di assicurare la funzionalità dei progetti realizzabili in virtù delle disposizioni del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1973, n. 868. , c. 1°, D.L. n. 658/1973, conv. con modif. L. n. 868/1973 Idem, c. 2° Idem, c. 3° Idem, c. 4° Idem, c. 5° Idem, c. 6° Idem, c. 7°
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