Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 71

Domanda per le agevolazioni

In vigore dal 13 giu 1978
Al fine di realizzare il coordinamento della concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale e del finanziamento agevolato, le agevolazioni anzidette sono richieste dall'operatore con unica domanda, da presentare ad uno degli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, nella quale deve essere precisato - in via definitiva - se si intende usufruire di entrambe le agevolazioni o soltanto di una di esse. La domanda deve essere compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quale saranno indicati gli elementi, le notizie e la documentazione necessari per l'istruttoria, ferma restando la facoltà degli Istituti di credito di richiedere ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria. Il predetto modulo di domanda viene presentato altresì al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, l'Istituto di credito a medio termine che abbia ricevuto la domanda di credito agevolato e/o di contributo in conto capitale a norma del primo comma, procede per entrambe le agevolazioni ad una unica istruttoria della iniziativa rivolta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati. L'istruttoria deve riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici e agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili. I risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione con la delibera di finanziamento sono inviati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e, unitamente alla documentazione progettuale, anche alla Cassa. La domanda di cui al primo comma è altresì trasmessa dall'Istituto di credito alla Regione interessata, che può esprimere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale. , c. 1°, D.P.R. n. 902/1976 Idem, c. 2° , c. 1°, D.P.R. n. 902/1976 Idem, c. 2° Idem, c. 3°
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