Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 75

Efficacia del parere di conformità e controlli degli Istituti di credito

In vigore dal 13 giu 1978
Il parere di conformità di cui all' costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste dal presente Testo Unico a favore delle iniziative che si realizzano nei territori di cui all'. Agli istituti di credito che hanno deliberato il finanziamento ai sensi dell', quarto comma spetta, dopo l'emissione del parere di conformità, o decorso il termine di cui all', primo comma, di assicurare, sulla base delle direttive di cui all', che per la durata del mutuo l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati. , c. 7°, L. n. 853/1971 , c. 10°, L. n. 717/1965; , c. 2° e 5°, L. n. 183/1976
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-75

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Art. 75 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Efficacia del parere di conformità e controlli degli Istituti di credito | Portale Normativo