Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 66

Prefinanziamenti

In vigore dal 13 giu 1978
Gli Istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi delle disposizioni della presente rubrica sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese localizzate nei territori di cui all', che realizzino o raggiungano investimenti in impianti fissi netti inferiori a 15 miliardi di lire. Gli Istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al finanziamento deliberato ed erogarlo nella stessa proporzione dell'impiego dei mezzi propri. Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso d'interesse agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le iniziative di cui all'. Per consentire l'applicazione di tale tasso agevolato la Cassa per il Mezzogiorno concede, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento, a valere sulle dotazioni del fondo di cui all' e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il suddetto tasso agevolato. Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso d'interesse ordinario. Qualora il prefinanziamento dovesse avere una durata superiore a due anni non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario dovrà corrispondere un tasso pari a quello di riferimento. , c. 1° D.P.R. n. 902/1976 Idem, c. 2° Idem, c. 3° Idem, c. 4° Idem, c. 5°
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