Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 65

Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine

In vigore dal 13 giu 1978
I finanziamenti agevolati previsti dall' sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all', all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli Istituti in precedenza effettuate. , c. 1°, L. n. 717/1965; , c. 1°, D.P.R. n. 902/1976
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Art. 65 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. — Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine | Portale Normativo