Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 65
6 / 173Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine
In vigore dal 13 giu 1978
I finanziamenti agevolati previsti dall' sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all', all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli Istituti in precedenza effettuate.
, c. 1°, L. n. 717/1965; , c. 1°, D.P.R. n. 902/1976
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-65