Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 64

Determinazione del tasso di riferimento

In vigore dal 13 giu 1978
Il tasso di riferimento è determinato, ai sensi dell' del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli Istituti di credito a medio termine. Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone considerate dal D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli. Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l' del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni. , c. 1°, D.P.R. n. 902/1976 Idem, c. 2° Idem, c. 3° Idem, c. 4° Idem, c. 5°
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