Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 156
Regolamento di esecuzione e ristrutturazione della Cassa
In vigore dal 13 giu 1978
Il regolamento di esecuzione della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.
La Cassa per il Mezzogiorno può funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui all' del presente Testo Unico, provvede alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui all', realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso la istituzione di corsi di riconversione e di riqualificazione, di formazione, e di aggiornamento.
, L. n. 646/1950; , L. n. 717/1965
, c. 2°, L. n. 646/1959
, c. 2°, L. n. 183/1976
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-156