Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno
Art. 161
Provvidenze in materia forestale alle imprese interessate all'attuazione dei progetti speciali
In vigore dal 13 giu 1978
Per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all' del presente Testo Unico, riguardanti la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile. L'erogazione del contributo viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.
Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale sono concessi mutui a tasso agevolato da parte degli istituti di credito agrario all'uopo designati dal Ministro per il tesoro. Il tasso di interesse è determinato con le modalità fissate al secondo comma del precedente .
Ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le modalità sono fissati con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui e sulle anticipazioni previsti rispettivamente dai commi secondo e terzo del presente articolo, la Cassa può concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.
Art. 13 bis, c. 1°, L. n. 125/1975
Idem, c. 2°
Idem, c. 3°
Idem, c. 4°
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-161