Art. 10 · Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
Testo Unico sugli interventi nel MezzogiornoCapo III

Art. 10

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Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

In vigore dal 13 giu 1978
Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno esercita i poteri e le attribuzioni appresso indicati: 1) ai fini della programmazione quinquennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno: a) propone al CIPE il programma quinquennale di cui all'; b) presenta al Parlamento le relazioni sul programma quinquennale di cui all', sullo stato di attuazione e sugli aggiornamenti annuali, comunicandole altresì alle Regioni meridionali ai sensi dell'; c) comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione del programma quinquennale di cui all'; 2) nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, esercita i poteri di direttiva e di vigilanza e assicura che la loro attività sia conforme al programma quinquennale e alle direttive del CIPE; in particolare: a) risponde innanzi al Parlamento della vigilanza sulla attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, ne approva il bilancio con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il Tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento; b) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell', del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno; c) promuove l'eventuale scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'; d) impartisce direttive per la ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell', terzo comma; e) approva i programmi annuali per gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e impartisce le direttive per la loro attuazione; f) autorizza la Cassa e gli enti collegati a realizzare a richiesta delle Regioni gli interventi di cui all' e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione delle disposizioni di cui all', ultimo comma, per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati; g) approva i programmi esecutivi dello IASM e del FORMEZ di cui agli ; 3) in relazione ai progetti speciali previsti dall': a) predispone i progetti stessi; b) sottopone i medesimi nonché quelli predisposti dalle Regioni all'approvazione del CIPE; c) provvede all'attuazione delle conseguenti deliberazioni del CIPE stesso; 4) in relazione agli interventi per l'industrializzazione: a) rilascia il parere di conformità previsto dall', quarto comma, dando comunicazione alla Cassa e agli Istituti di credito in conformità del quinto comma dello stesso articolo; b) può esprimersi in senso contrario, a termini dell', primo comma, in ordine alla concessione, da parte della Cassa, delle agevolazioni; c) propone al CIPI: - le direttive di cui all', primo comma, per la concessione dei contributi in conto capitale; - la concessione dei contributi in conto capitale di cui all', primo comma; - la indicazione dei settori da sviluppare prioritariamente e delle zone particolarmente depresse, ai fini dell'aumento del contributo previsto dall', quarto e quinto comma; - la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità al contributo in conto capitale nelle ipotesi previste dall', sesto comma; d) accerta i requisiti previsti dall', terzo comma, per la concessione delle agevolazioni; e) attua, ai sensi dell', terzo comma, le delibere del CIPI che ammettono al contributo le iniziative di grandi dimensioni; f) emana, ai sensi dell', ultimo comma, le norme per la definizione delle procedure relative alla concessione dei contributi in conto capitale; g) dispone la sospensione dell'erogazione dei contribuiti in conto interessi nei casi previsti dall', secondo comma; h) stabilisce, ai sensi dell', quinto comma, con decreto di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, i criteri e le procedure relativi alla concessione dei contributi ai centri di ricerca; i) presenta ogni anno al Parlamento una relazione analitica sullo stato di attuazione delle norme sulle agevolazioni industriali, secondo le modalità di cui all'; l) partecipa alla formulazione dei programmi finalizzati agli obiettivi della legge 12 agosto 1977, n. 675 che il Ministro per l'industria, commercio e artigianato sottopone all'approvazione del CIPI; m) partecipa all'emanazione del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale è aggiornato al 30 aprile di ogni anno il limite dimensionale relativo al capitale sociale, di cui al decimo comma dell' della legge 12 agosto 1977, n. 675; n) propone al CIPI il programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione di cui all'. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno inoltre: 1) conferisce incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro; 2) stipula convenzioni con enti pubblici e con privati per il compimento di studi e di indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma quinquennale di cui all' nonché per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all' e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi; 3) esprime il parere in merito alla nomina dei presidenti dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS; 4) designa propri rappresentanti come componenti degli organi collegiali indicati nell'; 5) propone al CIPE la ripartizione tra le regioni interessate dello stanziamento di lire 2000 miliardi, ai sensi dell', secondo comma. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte: 1) del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); 2) del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI); 3) del Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR); 4) del Comitato interministeriale prezzi (CIP); 5) del Comitato di gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio; 6) del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). , c. 1°, L. n. 183/1976 , c. 3°, L. n. 183/1976 , c. 9°, L. n. 853/1971 , c. 1°, lett. b) L. n. 717/1965; , c. 8°, L. n. 853/1971, , L. n. 183/1976 , L. n. 646/1950; , c. 2°, L. n. 717/1965; , c. 8°, L. n. 853/1971 , c. 3°, L. n. 183/1976 , c. 1°, lett. d), L. n. 717/1965 , c. 2°, L. n. 183/1976 , c. 1°, lett. a). L. n. 717/1965; , c. 5°, L. n. 183/1976 , c. 1°, 2° e 3°, e , c. 2°, L. n. 183/1976 , c. 3° e , c. 3°, L. n. 717/1965 , c. 3°, 4° e 5°, L. n. 183/1976 , c. 7° e 8°, D.P.R. n. 902/1976 , c. 5° L. n. 183/1976 , c. 4°, DPR n. 902/1976 , c. 2°, L. n. 183/1976 , c. 5°, L. n. 675/1977; , c. 1°, L. n. 183/1976 Idem, , c. 1° Idem , c. 4° e 5° Idem, , c. 6° , c. 6°, DPR n. 902/1976, , c. 4°, L. n. 183/1976 , c. 3°, L. n. 183/1976; , c. 5°, L. n. 675/1977 Idem, , c. 10° , c. 2°, DPR n. 902/1976 , c. 5°, L. n. 183/1976 , D.P.R. n. 902/1976 , c. 4°, L. n. 675/1977 Idem, , c. 14° Idem, , c. 5° , c. 3°, L. n. 717/1965 , c. 4°, L. n. 614/1966; , u.c., L. n. 853/1971 , L. n. 298/1953 , c. 2°, L. n. 183/1976 , L. n. 48/1967 , c. 1°, L. n. 675/1977 , c. 3°, L. n. 717/1965 Idem , c. 2°, L. n. 517/1975 , c. 1°, L. n. 984/1977
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-10