Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno›Capo III
Art. 10
109 / 173Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
In vigore dal 13 giu 1978
Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno esercita i poteri e le attribuzioni appresso indicati:
1) ai fini della programmazione quinquennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
a) propone al CIPE il programma quinquennale di cui all';
b) presenta al Parlamento le relazioni sul programma quinquennale di cui all', sullo stato di attuazione e sugli aggiornamenti annuali, comunicandole altresì alle Regioni meridionali ai sensi dell';
c) comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione del programma quinquennale di cui all';
2) nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, esercita i poteri di direttiva e di vigilanza e assicura che la loro attività sia conforme al programma quinquennale e alle direttive del CIPE; in particolare:
a) risponde innanzi al Parlamento della vigilanza sulla attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, ne approva il bilancio con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il Tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento;
b) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell', del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;
c) promuove l'eventuale scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell';
d) impartisce direttive per la ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell', terzo comma;
e) approva i programmi annuali per gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e impartisce le direttive per la loro attuazione;
f) autorizza la Cassa e gli enti collegati a realizzare a richiesta delle Regioni gli interventi di cui all' e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione delle disposizioni di cui all', ultimo comma, per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati;
g) approva i programmi esecutivi dello IASM e del FORMEZ di cui agli ;
3) in relazione ai progetti speciali previsti dall':
a) predispone i progetti stessi;
b) sottopone i medesimi nonché quelli predisposti dalle Regioni all'approvazione del CIPE;
c) provvede all'attuazione delle conseguenti deliberazioni del CIPE stesso;
4) in relazione agli interventi per l'industrializzazione:
a) rilascia il parere di conformità previsto dall', quarto comma, dando comunicazione alla Cassa e agli Istituti di credito in conformità del quinto comma dello stesso articolo;
b) può esprimersi in senso contrario, a termini dell', primo comma, in ordine alla concessione, da parte della Cassa, delle agevolazioni;
c) propone al CIPI:
- le direttive di cui all', primo comma, per la concessione dei contributi in conto capitale;
- la concessione dei contributi in conto capitale di cui all', primo comma;
- la indicazione dei settori da sviluppare prioritariamente e delle zone particolarmente depresse, ai fini dell'aumento del contributo previsto dall', quarto e quinto comma;
- la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità al contributo in conto capitale nelle ipotesi previste dall', sesto comma;
d) accerta i requisiti previsti dall', terzo comma, per la concessione delle agevolazioni;
e) attua, ai sensi dell', terzo comma, le delibere del CIPI che ammettono al contributo le iniziative di grandi dimensioni;
f) emana, ai sensi dell', ultimo comma, le norme per la definizione delle procedure relative alla concessione dei contributi in conto capitale;
g) dispone la sospensione dell'erogazione dei contribuiti in conto interessi nei casi previsti dall', secondo comma; h) stabilisce, ai sensi dell', quinto comma, con decreto di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, i criteri e le procedure relativi alla concessione dei contributi ai centri di ricerca;
i) presenta ogni anno al Parlamento una relazione analitica sullo stato di attuazione delle norme sulle agevolazioni industriali, secondo le modalità di cui all';
l) partecipa alla formulazione dei programmi finalizzati agli obiettivi della legge 12 agosto 1977, n. 675 che il Ministro per l'industria, commercio e artigianato sottopone all'approvazione del CIPI;
m) partecipa all'emanazione del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale è aggiornato al 30 aprile di ogni anno il limite dimensionale relativo al capitale sociale, di cui al decimo comma dell' della legge 12 agosto 1977, n. 675;
n) propone al CIPI il programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione di cui all'.
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno inoltre:
1) conferisce incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro;
2) stipula convenzioni con enti pubblici e con privati per il compimento di studi e di indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma quinquennale di cui all' nonché per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all' e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi;
3) esprime il parere in merito alla nomina dei presidenti dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS;
4) designa propri rappresentanti come componenti degli organi collegiali indicati nell';
5) propone al CIPE la ripartizione tra le regioni interessate dello stanziamento di lire 2000 miliardi, ai sensi dell', secondo comma.
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte:
1) del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
2) del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI);
3) del Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR);
4) del Comitato interministeriale prezzi (CIP);
5) del Comitato di gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio;
6) del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).
, c. 1°, L. n. 183/1976
, c. 3°, L. n. 183/1976
, c. 9°, L. n. 853/1971
, c. 1°, lett. b) L. n. 717/1965; , c. 8°, L. n. 853/1971, , L. n. 183/1976
, L. n. 646/1950; , c. 2°, L. n. 717/1965; , c. 8°, L. n. 853/1971
, c. 3°, L. n. 183/1976
, c. 1°, lett. d), L. n. 717/1965
, c. 2°, L. n. 183/1976
, c. 1°, lett. a). L. n. 717/1965; , c. 5°, L. n. 183/1976
, c. 1°, 2° e 3°, e , c. 2°, L. n. 183/1976
, c. 3° e , c. 3°, L. n. 717/1965
, c. 3°, 4° e 5°, L. n. 183/1976
, c. 7° e 8°, D.P.R. n. 902/1976
, c. 5° L. n. 183/1976
, c. 4°, DPR n. 902/1976
, c. 2°, L. n. 183/1976
, c. 5°, L. n. 675/1977; , c. 1°, L. n. 183/1976
Idem, , c. 1°
Idem , c. 4° e 5°
Idem, , c. 6°
, c. 6°, DPR n. 902/1976, , c. 4°, L. n. 183/1976
, c. 3°, L. n. 183/1976; , c. 5°, L. n. 675/1977
Idem, , c. 10°
, c. 2°, DPR n. 902/1976
, c. 5°, L. n. 183/1976
, D.P.R. n. 902/1976
, c. 4°, L. n. 675/1977
Idem, , c. 14°
Idem, , c. 5°
, c. 3°, L. n. 717/1965
, c. 4°, L. n. 614/1966; , u.c., L. n. 853/1971
, L. n. 298/1953
, c. 2°, L. n. 183/1976
, L. n. 48/1967
, c. 1°, L. n. 675/1977
, c. 3°, L. n. 717/1965
Idem
, c. 2°, L. n. 517/1975
, c. 1°, L. n. 984/1977
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218#art-tus-10