Art. 13

Misure di salvaguardia

In vigore dal 24 ago 2003
1. L'amministrazione competente adotta provvedimenti provvisori per limitare le condizioni di impiego di un componente di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l'utilizzazione se constata che tale componente di sicurezza pur recante la marcatura «CE» di conformità di cui all', immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema pur corredato della dichiarazione «CE» di conformità di cui all' e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza dei beni. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa immediatamente la Commissione europea ed il Ministero delle attività produttive dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, direttamente o dalle altre amministrazioni competenti, indicando altresì se la mancata conformità deriva, in particolare: a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all', comma 1; b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee di cui all', comma 1, lettera g), qualora ne sia invocata l'applicazione; c) da una lacuna delle specifiche europee di cui all', comma 1, lettera g). 3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni a statuto speciale e le province autonome effettuano conformi comunicazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui provvedimenti di cui al comma 1 da essi adottati. 4. L'amministrazione competente adotta nei casi di cui al comma 1 provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo l'esame dei casi e le consultazioni comunitarie da parte della stessa. A tale fine, per i provvedimenti di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua conformi comunicazioni ricevute dalla Commissione europea alle altre amministrazioni competenti. 5. Fatti salvi gli , se un componente di sicurezza corredato della marcatura «CE» di conformità o un sottosistema corredato della dichiarazione «CE» di conformità risulta non conforme, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, adotta i provvedimenti necessari per il ritiro dal mercato del componente di sicurezza o del sottosistema a cura e spese del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell'immissione sul mercato o della messa in servizio dei componenti e dei sottosistemi, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-13

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Misure di salvaguardia (Art. 13 Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.) — Testo vigente | Portale Normativo