Art. 11

Dichiarazione di conformità dei sottosistemi

In vigore dal 24 ago 2003
1. I sottosistemi indicati all'allegato I sono considerati conformi ai requisiti essenziali corrispondenti di cui all', comma 1, se muniti della dichiarazione «CE» di conformità prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica prevista al comma 3. 2. Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante o, in mancanza di questi, di chi immette sul mercato il sottosistema, l'organismo notificato di cui all' effettua la procedura di esame «CE» del sottosistema di cui all'allegato VII. 3. L'organismo notificato rilascia l'attestato di esame «CE» ai sensi dell'allegato VII ed elabora la relativa documentazione tecnica. La documentazione tecnica contiene i documenti relativi alle caratteristiche del sottosistema ed eventuali documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza, nonché gli elementi relativi alle condizioni, ai limiti di esercizio e alle istruzioni di manutenzione. 4. Il costruttore o il suo rappresentante o chi immette sul mercato il sottosistema redige la dichiarazione «CE» di conformità di cui all'allegato VI sulla base dell'attestato dell'esame «CE» rilasciato dall'organismo notificato ai sensi del comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-11

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