Art. 16

Attività di vigilanza sugli organismi notificati

In vigore dal 24 ago 2003
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sul rispetto dei requisiti di cui all', comma 1, e sull'attività degli organismi notificati, adottando idonei provvedimenti ispettivi di propria iniziativa, su segnalazione delle altre amministrazioni competenti di cui all', comma 1, lettera h), su richiesta dei soggetti esercenti gli impianti o utilizzatori dei componenti o dei sottosistemi, o mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate, informandone il Ministero delle attività produttive. 2. L'organismo notificato fornisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni e i documenti pertinenti, necessari per verificare il rispetto dei requisiti di cui all', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-16

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