Art. 20
Marcatura CE di conformità
In vigore dal 24 ago 2003
Marcatura «CE» di conformità
1. La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato IX; essa à apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente, ed è corredata dalle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nell'ambito della procedura di cui all', comma 3.
2. È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura «CE» di conformità. Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la visibilità della marcatura «CE» di conformità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-20