Art. 22

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 24 ago 2003
1. Alla procedura di valutazione della conformità del componente di sicurezza di cui all', a quella di esame «CE» dei sottosistemi di cui all', alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati di cui all' ed al rinnovo della stessa ai sensi dell', alla vigilanza sugli organismi prevista dall', nonché all'effettuazione dei controlli sui componenti di sicurezza e sui sottosistemi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-22

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Disposizioni finanziarie (Art. 22 Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.) — Testo vigente | Portale Normativo