Art. 17
Compiti dell'organismo notificato
In vigore dal 24 ago 2003
1. Se un organismo notificato constata che i requisiti pertinenti previsti dal presente decreto non sono stati o non sono più soddisfatti dal fabbricante oppure che un certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni il certificato rilasciato, tenendo conto del principio della proporzionalità, a meno che la conformità a tali requisiti non sia assicurata mediante l'applicazione di appropriate misure correttive da parte del costruttore o del suo rappresentante.
2. L'organismo notificato comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre amministrazioni competenti di cui all', comma 1, lettera h), tutte le informazioni sui certificati sospesi, ritirati o sottoposti a limitazioni e sui certificati rilasciati o rifiutati; esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni supplementari pertinenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-17