Art. 19

Rinnovo

In vigore dal 24 ago 2003
1. L'autorizzazione di cui all', comma 2, ha durata triennale e può essere rinnovata. 2. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 1, l'organismo notificato presenta domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'autorizzazione. 3. La domanda di rinnovo segue la procedura prevista all' perla prima autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo