Art. 14
Misure cautelative
In vigore dal 24 ago 2003
1. Se l'amministrazione competente constata che un impianto autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione per gli aspetti previsti dal presente decreto mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone o dei beni, adotta i provvedimenti necessari per limitarne o vietarne l'esercizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-14