Art. 12

Impianti

In vigore dal 24 ago 2003
1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, le procedure di rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza e di approvazione dei progetti, nonché le procedure di autorizzazione alla costruzione, al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura all'esercizio ed al mantenimento in servizio degli impianti sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti. 2. L'amministrazione competente, se ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenta caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, stabilisce, sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regio decreto del 17 gennaio 1926, n. 177, particolari condizioni agli effetti del presente decreto per la costruzione, l'esercizio e il mantenimento in servizio dell'impianto nel quale il componente di sicurezza o il sottosistema innovativo deve essere impiegato; tali particolari condizioni con le relative motivazioni sono comunicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea. 3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni a statuto speciale e le province autonome effettuano conformi comunicazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernenti le particolari condizioni e le relative motivazioni da esse stabilite. 4. Il committente o il suo rappresentante consegna all'amministrazione competente, oltre all'analisi di sicurezza e alla relativa relazione di cui all', comma 2, le dichiarazioni «CE» di conformità e la relativa documentazione tecnica dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I; copia di detti documenti è altresì consegnata dal committente o dal suo rappresentante all'esercente dell'impianto che la conserva presso l'impianto medesimo. 5. Il committente o il suo rappresentante o l'esercente dell'impianto rende disponibile, a richiesta dell'organo di vigilanza dell'amministrazione competente, la seguente documentazione: a) l'analisi di sicurezza, la relazione sulla sicurezza e la documentazione tecnica ed i documenti relativi alle caratteristiche dell'impianto; b) eventuali documenti che attestano la conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I; c) gli atti che stabiliscono le condizioni e le limitazioni di esercizio, nonché le istruzioni per la riparazione, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione dell'impianto. 6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ai fitti della sicurezza, nonché di tenuta delle prescritte registrazioni, fatte salve le disposizioni previste dal presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo