Art. 6

Analisi di sicurezza

In vigore dal 24 ago 2003
1. Il progetto di impianto è sottoposto, a richiesta del committente o del suo rappresentante, all'analisi di sicurezza di cui all'allegato III che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio, allo scopo di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento. 2. Sulla base dell'analisi di cui al comma 1 viene elaborata la relazione sulla sicurezza di cui all'allegato III ove sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi, nonché l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi cui si applicano le disposizioni di cui agli ; l'analisi di sicurezza e la relazione fanno parte integrante del progetto. 3. L'analisi di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2 sono elaborate dal progettista dell'impianto o da altro professionista abilitato alla progettazione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-6

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