Art. 2

Sanzioni amministrative

In vigore dal 24 ago 2003
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della dichiarazione «CE» di conformità è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indebitamente appone sui componenti di sicurezza la marcatura «CE» ovvero marchi che possono confondersi con la predetta marcatura è punito con la sanzione amministrativa da 4.000 a 14.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilità o la leggibilità della marcatura «CE» è punito con la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. 5. Chiunque, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell'impianto, non la rende disponibile, a richiesta dell'organo di vigilanza dell'amministrazione competente, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-2

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