Art. 1
Sanzioni penali
In vigore dal 24 ago 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l', commi 1, 2, 3 e 5;
Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il regio decreto del 17 gennaio 1926, n. 177;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, modificata dal regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;
Visto il regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone in commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti di sicurezza o sottosistemi privi dei requisiti essenziali di sicurezza, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non osserva i provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che limitano o vietano l'uso di un componente di sicurezza o di un sottosistema ovvero l'esercizio di un impianto di cui al comma 1, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-1