Art. 7
Norme di riferimento
In vigore dal 24 ago 2003
1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all', comma 1, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata, conforme ai requisiti di cui all'allegato II e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
3. Ai fini della rispondenza degli impianti e delle relative infrastrutture, dei sottosistemi, nonché dei componenti di sicurezza di un impianto ai requisiti essenziali di cui all', comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto e le specifiche europee particolari relative, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o disposizioni nazionali di recepimento di direttive comunitarie. I riferimenti delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
4. In assenza di norme europee armonizzate, l'amministrazione competente, a richiesta del committente dell'impianto o del suo rappresentante, comunica alle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche rilevanti per la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all', comma 1.
5. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per integrare le specifiche europee o le norme di cui ai commi 2 e 3 devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-7