Art. 8

Immissione sul mercato e messa in servizio dei componenti di sicurezza

In vigore dal 24 ago 2003
Immissione sul mercato e messa in servizio dei componenti di sicurezza 1. Fatto salvo l', i componenti di sicurezza destinati agli impianti di cui al presente decreto sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all', comma 1. 2. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all', comma 1. 3. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 sono messi in servizio solo se consentono di realizzare impianti che, in caso di corretta installazione e manutenzione, nonché di esercizio conforme alla loro destinazione, non mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone e dei beni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-8

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