Art. 10

Immissione sul mercato dei sottosistemi

In vigore dal 24 ago 2003
1. Fatto salvo l', i sottosistemi di cui all'allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all', comma 1. 2. I sottosistemi di cui all'allegato I non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-10

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