Art. 15
Organismi notificati
In vigore dal 24 ago 2003
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono fissati i requisiti che devono rispettare gli organismi per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all' e di esame «CE» di cui all'; fra tali requisiti sono compresi quelli indicati nell'allegato VIII. Con lo stesso decreto è disciplinato il procedimento di autorizzazione.
Fino alla data di entrata in vigore del citato decreto, i requisiti e le prescrizioni procedurali sono fissati rispettivamente negli allegati VIII e X.
2. Ai fini dell'autorizzazione, gli organismi che rispettano i requisiti di cui al comma 1 inoltrano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa istruttoria e, sentito il Ministero delle attività produttive, al rilascio dell'autorizzazione; si considerano rispettati i requisiti di cui al comma 1 se gli organismi soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle pertinenti norme europee armonizzate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda: decorso tale termine l'autorizzazione si intende rifiutata.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati e i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati nell'ambito delle procedure di cui agli , nonché ogni successiva variazione.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica agli organismi autorizzati il numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea e cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi notificati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea, e degli aggiornamenti relativi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-15