Art. 9

Dichiarazione di conformità e marcatura CE dei componenti di sicurezza

In vigore dal 24 ago 2003
Dichiarazione di conformità e marcatura «CE» dei componenti di sicurezza 1. I componenti di sicurezza indicati nell'elenco di cui all', comma 2, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all', comma 1, se sono muniti della marcatura «CE» di conformità di cui all' e della dichiarazione «CE» di conformità di cui all'allegato IV. 2. Prima di essere immesso sul mercato, il costruttore o il suo rappresentante deve sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato V, apporre sul componente di sicurezza la marcatura «CE» di conformità di cui all' e redigere la dichiarazione «CE» di conformità ai sensi dell'allegato IV, utilizzando la modulistica indicata nella decisione 93/465/CEE. 3. La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è svolta su richiesta del costruttore o del suo rappresentante dall'organismo notificato di cui all'. 4. Se disposizioni comunitarie o nazionali di recepimento di direttive comunitarie prevedono l'apposizione al componente di sicurezza della marcatura «CE» di conformità per aspetti diversi da quelli previsti dal presente decreto, l'apposizione della medesima al componente di sicurezza ai sensi del presente decreto indica che lo stesso è anche conforme alle suddette disposizioni. 5. Qualora il costruttore o il suo rappresentante non vi abbiano provveduto, agli obblighi previsti dai commi 2 e 3 è tenuto chiunque immette sul mercato i componenti di sicurezza. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque costruisce i componenti di sicurezza non destinati ad essere immessi sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-9

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