Art. 4
D e f i n i z i o n i
In vigore dal 24 ago 2003
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «impianto»: il sistema completo installato nel suo sito, composto dall'infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell'allegato I; per infrastruttura progettata specificamente per ciascun impianto e realizzata sul sito si intende il tracciato, i dati del sistema, le opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell'impianto, fondazioni comprese;
b) «impianti a fune adibiti al trasporto di persone»: impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e autorizzati all'esercizio per il trasporto di persone. In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate in veicoli oppure da dispositivi di traino che vengono mossi o sospesi da funi disposte lungo il tracciato;
c) «componente di sicurezza»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale e qualsiasi dispositivo, incorporato nell'impianto allo scopo di garantire la sicurezza e individuato dall'analisi di sicurezza ai sensi dell', il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano essi utenti, personale o terzi;
d) «committente dell'impianto o suo rappresentante»: qualsiasi persona fisica o giuridica o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea che, sulla base di un titolo idoneo, appalta la realizzazione dell'impianto;
e) «requisiti tecnici per l'esercizio»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla sicurezza dell'esercizio;
f) «requisiti relativi alla manutenzione tecnica»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza del servizio;
g) «specifica europea»: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea;
h) «amministrazione competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita le competenze ai sensi dell', comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del Capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o, per i rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome, secondo le attribuzioni dei loro statuti;
i) «costruttore o suo rappresentante»: il costruttore di componenti di sicurezza o di sottosistemi per la realizzazione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-4