Art. 3
Campo di applicazione
In vigore dal 24 ago 2003
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni e le condizioni volte ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all', comma 1, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi, nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio.
2. Il presente decreto si applica:
a) alle funicolari e agli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;
b) alle funivie, i cui veicoli sono portati o trainati da una o più funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie;
c) alle sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;
d) ai sottosistemi indicati nell'allegato I ed ai componenti di sicurezza.
3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente decreto:
a) gli ascensori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
b) le tranvie a funi di tipo tradizionale;
c) gli impianti utilizzati per scopi agricoli;
d) i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti, nonché gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
e) gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;
f) i traghetti fluviali a fune;
g) le ferrovie a cremagliera;
h) gli impianti trainati mediante catene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-3