Art. 3

Campo di applicazione

In vigore dal 24 ago 2003
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni e le condizioni volte ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all', comma 1, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi, nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio. 2. Il presente decreto si applica: a) alle funicolari e agli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi; b) alle funivie, i cui veicoli sono portati o trainati da una o più funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie; c) alle sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata; d) ai sottosistemi indicati nell'allegato I ed ai componenti di sicurezza. 3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente decreto: a) gli ascensori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; b) le tranvie a funi di tipo tradizionale; c) gli impianti utilizzati per scopi agricoli; d) i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti, nonché gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone; e) gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali; f) i traghetti fluviali a fune; g) le ferrovie a cremagliera; h) gli impianti trainati mediante catene.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-3

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