Art. 18
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
In vigore dal 24 ago 2003
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, revoca l'autorizzazione di cui all', comma 2, se constata, anche a seguito delle verifiche ed accertamenti di cui all', comma 1, che un organismo notificato non rispetta più i requisiti di cui all', comma 1. L'autorizzazione è, inoltre, revocata nel caso in cui si constata che l'organismo notificato abbia più volte rilasciato nel periodo di vigenza dell'autorizzazione certificazioni a componenti di sicurezza o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di cui all', comma 1.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, sospende l'autorizzazione di cui all', comma 2, previa contestazione all'organismo notificato dei relativi motivi, se constata che l'organismo notificato non svolge efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti, e fissa un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. Si prescinde dalla contestazione preliminare se la sospensione è giustificata da motivi di grave rischio per la sicurezza e la salute.
3. Nel caso in cui l'organismo notificato non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, revoca l'autorizzazione di cui all', comma 2.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i provvedimenti relativi alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 all'organismo notificato interessato, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, indicandone le motivazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-18