Art. 21
lndebita apposizione della marcatura CE
In vigore dal 24 ago 2003
1. Fatti salvi gli , qualora l'amministrazione competente accerta l'apposizione della marcatura «CE» di conformità in violazione delle disposizioni di cui all', ingiunge al costruttore o al suo rappresentante di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di fare cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. Nel caso di persistenza dell'infrazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, adotta i provvedimenti necessari a vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a disporne il ritiro dal mercato a cura e spese del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell'immissione sul mercato, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-21