Art. 23
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 22 giu 2004
1. Qualsiasi decisione adottata in applicazione del presente decreto che limiti l'impiego dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in un impianto o la loro immissione sul mercato deve essere motivata. Essa è notificata ai soggetti interessati con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione vigente e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.
2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004, ferma restando l'applicazione delle altre norme del presente decreto, è consentita in deroga a quanto previsto dagli a condizione che:
a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all', comma 1;
b) la costruzione dell'impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva n. 2000/9/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210#art-23