Art. 86

Deroghe per il sistema del gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Deroghe per il sistema del gas naturale 1.   Gli Stati membri che non sono collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro possono derogare all’ o 60 o all’, paragrafo 1. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento del primo interconnettore con lo Stato membro. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione. 2.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di concedere deroghe all’applicazione degli o 31 nei riguardi delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE o di altre aree geograficamente isolate. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento di una connessione tra la regione o area e uno Stato membro per mezzo di un sistema interconnesso. 3.   Il Lussemburgo può derogare all’. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione. 4.   Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle domande di deroga a norma del paragrafo 2, tenendo conto delle richieste giustificate di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. 5.   Le deroghe concesse dalla Commissione a norma del paragrafo 2 sono limitate nel tempo e subordinate a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l’integrazione nel mercato interno e a garantire che le deroghe non ostacolino la transizione verso l’energia rinnovabile o l’applicazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto». 6.   Le deroghe concesse in applicazione della direttiva 2009/73/CE prive di data di scadenza o di un periodo di applicazione definito si estinguono il 31 dicembre 2025. Gli Stati membri che in data 4 agosto 2024 beneficiano ancora di tali deroghe possono decidere di chiedere una nuova deroga a norma del paragrafo 1 o 7 del presente articolo o possono chiedere alla Commissione una nuova deroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 7.   Gli Stati membri che ricevono la prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 4 agosto 2024 possono derogare all’articolo3, paragrafi da 1 a 4, all’, paragrafo 1, all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, all’, paragrafi da 1 a 5, all’, all’, paragrafo 6, e agli . Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione. La deroga si estingue 10 anni dopo la ricezione della prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale. 8.   Le notifiche delle deroghe concesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 3 e 7 e le decisioni della Commissione che concedono le deroghe a norma dei paragrafi 2, 5 e 6 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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