Art. 87

Reti dell’idrogeno in regioni isolate

In vigore dal 13 giu 2024
Reti dell’idrogeno in regioni isolate 1.   Gli Stati membri possono concedere deroghe all’applicazione dell’ o 71 alle reti dell’idrogeno situate in regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE e in regioni isolate con i seguenti codici NUTS 2 e NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (52): i) Cipro (NUTS 2 CY00) ii) Kainuu (NUTS 3 FI1D8) iii) Lapponia (NUTS 3 FI1D7) iv) Malta (NUTS 2 MT00) v) Ostrobotnia settentrionale (NUTS 3 FI1D9) vi) Alto Norrland (NUTS 2 SE33) 2.   Qualsiasi deroga concessa a norma del paragrafo 1 è resa pubblica e notificata alla Commissione. 3.   Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 si estinguono 15 anni dopo la data in cui sono state concesse e in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2044. Tali deroghe non sono rinnovate. Gli Stati membri revocano una deroga concessa a norma del paragrafo 1 qualora una rete dell’idrogeno che beneficia di tale deroga sia estesa al di là della regione isolata oppure diventi collegata a reti dell’idrogeno situate al di fuori della regione. 4.   Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione della deroga a norma del paragrafo 1, oppure su richiesta motivata della Commissione, l’autorità di regolazione dello Stato membro che ha concesso la deroga pubblica una valutazione dell’impatto di detta deroga sulla concorrenza, sullo sviluppo delle infrastrutture e sul funzionamento del mercato. Se, a seguito di tale valutazione, l’autorità di regolazione conclude che l’applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull’efficace realizzazione dell’infrastruttura dell’idrogeno o sullo sviluppo del mercato dell’idrogeno nello Stato membro o nell’Unione, lo Stato membro revoca la deroga.
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