Art. 85

Accordi tecnici relativi all’esercizio delle linee di condotte per il gas naturale e l’idrogeno da e verso paesi terzi

In vigore dal 13 giu 2024
Accordi tecnici relativi all’esercizio delle linee di condotte per il gas naturale e l’idrogeno da e verso paesi terzi La presente direttiva lascia impregiudicata per i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti dell’idrogeno o altri operatori economici la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all’esercizio delle condotte tra uno Stato membro e un paese terzo, nella misura in cui detti accordi sono compatibili con il diritto dell’Unione e con le pertinenti decisioni delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.
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