Art. 83

Misure di salvaguardia

In vigore dal 13 giu 2024
Misure di salvaguardia In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia e quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, uno Stato membro può adottare le misure previste nel piano nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2017/1938.
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