Art. 81

Osservanza dei codici di rete e degli orientamenti

In vigore dal 13 giu 2024
Osservanza dei codici di rete e degli orientamenti 1.   Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere il parere dell’ACER in ordine alla conformità di una decisione presa da un’autorità di regolazione con i codici di rete e gli orientamenti adottati ai sensi della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789. 2.   Entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, l’ACER comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all’autorità di regolazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all’autorità di regolazione che ha preso la decisione in questione. 3.   Se l’autorità di regolazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell’ACER entro quattro mesi dalla data di ricezione dello stesso, l’ACER ne informa la Commissione. 4.   Qualsiasi autorità di regolazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un’altra autorità di regolazione non sia conforme ai codici di rete e agli orientamenti adottati a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789 entro due mesi dalla data della suddetta decisione. 5.   La Commissione, se accerta che la decisione di un’autorità di regolazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dell’ACER ai sensi del paragrafo 3 o da un’autorità di regolazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l’autorità di regolazione e le parti del procedimento dinanzi all’autorità di regolazione a presentarle le loro osservazioni. 6.   Se prende la decisione di esaminare ulteriormente il caso conformemente al paragrafo 5, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a: a) non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall’autorità di regolazione; oppure b) imporre all’autorità di regolazione interessata di revocare la propria decisione, sulla base del fatto che i codici di rete e gli orientamenti non sono stati rispettati. 7.   Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell’autorità di regolazione. 8.   L’autorità di regolazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo.
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