Art. 80

Cooperazione regionale tra autorità di regolazione sulle questioni transfrontaliere

In vigore dal 13 giu 2024
Cooperazione regionale tra autorità di regolazione sulle questioni transfrontaliere 1.   Le autorità di regolazione si consultano e cooperano strettamente, in particolare in seno all’ACER, e scambiano tra di loro e con l’ACER tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L’autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall’autorità che le comunica. 2.   Le autorità di regolazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per: a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse del gas naturale e dell’idrogeno e l’allocazione della capacità transfrontaliera, nonché consentire un livello adeguato di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all’interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, senza discriminare tra imprese di fornitura di Stati membri diversi; b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti dell’idrogeno interessati e altri partecipanti al mercato; c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione; d) assicurare l’osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale. 3.   Le autorità di regolazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. 4.   Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ al fine di integrare la presente direttiva elaborando orientamenti in merito all’estensione dell’obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l’ACER. 6.   Le autorità di regolazione o, se del caso, altre autorità competenti possono consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi, segnatamente le parti contraenti della Comunità dell’energia, e cooperare con esse relativamente all’esercizio dell’infrastruttura del gas naturale e dell’idrogeno da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l’infrastruttura interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio e nelle acque territoriali di uno Stato membro.
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