Art. 89
Procedura di abilitazione
In vigore dal 13 giu 2024
Procedura di abilitazione
1. Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e la ripartizione della competenza tra l’Unione e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all’esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino all’entrata in vigore di un successivo accordo tra l’Unione e lo stesso paese terzo o fino all’applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 15.
2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l’Unione e gli Stati membri, qualora uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all’esercizio di un gasdotto di trasporto con un paese terzo o di un interconnettore di idrogeno con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789 notifica la sua intenzione per iscritto alla Commissione.
Tale notifica include la documentazione pertinente e indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, sugli obiettivi dei negoziati nonché qualsiasi altra informazione pertinente, ed è trasmessa alla Commissione almeno cinque mesi prima dell’inizio previsto dei negoziati.
3. In seguito alla notifica a norma del paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato ad avviare negoziati formali con un paese terzo per la parte che potrebbe incidere su norme comuni dell’Unione a meno che non reputi che l’avvio di tali negoziati:
a)
presenterebbe incompatibilità con il diritto dell’Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione della competenza tra l’Unione e gli Stati membri;
b)
pregiudicherebbe il funzionamento dei mercati interni del gas naturale o dell’idrogeno, la concorrenza o la sicurezza dell’approvvigionamento in uno Stato membro o nell’Unione, tenuto conto del principio di solidarietà tra Stati membri di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE;
c)
comprometterebbe gli obiettivi dei negoziati in corso su accordi internazionali condotti dall’Unione con un paese terzo;
d)
sarebbe discriminatorio.
4. Durante la valutazione ai sensi del paragrafo 3, la Commissione considera se l’accordo previsto riguarda un gasdotto di trasporto o un gasdotto a monte che contribuisce alla diversificazione dell’approvvigionamento e dei fornitori di gas naturale mediante nuove fonti di gas naturale.
5. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.
6. Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.
7. Le decisioni con cui autorizzare o rifiutare di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo sono adottate, mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
8. La Commissione può fornire orientamenti e chiedere l’inserimento di clausole particolari nell’accordo proposto al fine di garantire la compatibilità con il diritto dell’Unione, conformemente alla decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio (53).
9. La Commissione è tenuta al corrente, nel corso delle diverse fasi dei negoziati, dell’andamento e dei risultati di tali negoziati finalizzati a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo e può chiedere di partecipare a detti negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo, conformemente alla decisione (UE) 2017/684.
10. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le decisioni adottate a norma del paragrafo 5.
11. Prima di firmare un accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell’accordo negoziato.
12. Ricevuta la notifica a norma del paragrafo 11, la Commissione valuta l’accordo negoziato a norma del paragrafo 3. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che è conforme al paragrafo 3, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere l’accordo.
13. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 11, la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e concludere l’accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.
14. Qualora la Commissione adotti una decisione a norma del paragrafo 13 con cui autorizza uno Stato membro a firmare e a concludere l’accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l’entrata in vigore dell’accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.
15. Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e a concludere l’accordo con un paese terzo a norma del paragrafo 13, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.
Storico versioni
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