REGOLAMENTO·n. 1011·24 aprile 2015
Regolamento (UE) 2015/1011
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1011 DELLA COMMISSIONE - del 24 aprile 2015 - che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione - (Testo rilevante ai fini del SEE)
Vigente dal 24 aprile 2015 29 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1OggettoArt. 1.tit_1OggettoArt. 2DefinizioniArt. 2.tit_1DefinizioniArt. 3Condizioni per il rilascio delle licenzeArt. 3.tit_1Condizioni per il rilascio delle licenzeArt. 4Casi in cui la licenza non è necessariaArt. 4.tit_1Casi in cui la licenza non è necessariaArt. 5Condizioni per il rilascio delle registrazioniArt. 5.tit_1Condizioni per il rilascio delle registrazioniArt. 6Casi in cui la registrazione non è necessariaArt. 6.tit_1Casi in cui la registrazione non è necessariaArt. 7Condizioni per l'esenzione da taluni requisitiArt. 7.tit_1Condizioni per l'esenzione da taluni requisitiArt. 8Criteri per determinare i fini leciti di una transazioneArt. 8.tit_1Criteri per determinare i fini leciti di una transazioneArt. 9Informazioni necessarie ai fini del controllo del commercioArt. 9.tit_1Informazioni necessarie ai fini del controllo del commercioArt. 10Condizioni per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3Art. 10.tit_1Condizioni per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3Art. 11Criteri per stabilire procedure semplificate per le notificazioni preventive all'esportazioneArt. 11.tit_1Criteri per stabilire procedure semplificate per le notificazioni preventive all'esportazioneArt. 12Criteri per stabilire procedure semplificate per le autorizzazioni di esportazioneArt. 12.tit_1Criteri per stabilire procedure semplificate per le autorizzazioni di esportazioneArt. 13Condizioni e requisiti relativi alle informazioni da fornire con riguardo all'attuazione delle misure di controlloArt. 13.tit_1Condizioni e requisiti relativi alle informazioni da fornire con riguardo all'attuazione delle misure di controlloArt. 14AbrogazioneArt. 14.tit_1AbrogazioneArt. 15