Art. 5

Condizioni per il rilascio delle registrazioni

In vigore dal 24 apr 2015
Condizioni per il rilascio delle registrazioni 1.   Ai fini del rilascio di una registrazione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'operatore nomina un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate appartenenti alla categoria 2 dell'allegato di tale regolamento, comunica all'autorità competente il nome e i dati di contatto di detto responsabile e notifica senza indugio a detta autorità qualsiasi successiva modifica di tali informazioni. Il responsabile si accerta che l'importazione, l'esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità alle disposizioni giuridiche pertinenti ed è abilitato a rappresentare l'operatore e a prendere le decisioni necessarie per svolgere questo compito. 2.   L'operatore che tratta sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 presenta una domanda contenente le informazioni e i documenti di cui all', paragrafo 2, lettera b), esclusi i punti vi., x. e xi. salvo espressa richiesta dell'autorità competente. Lo stesso vale per l'operatore che esporta sostanze classificate della categoria 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. 3.   Si applica altresì l', paragrafi 3 e 4. 4.   Il paragrafo 2, primo comma, e il paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis agli operatori e agli utilizzatori di cui all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 per quanto riguarda le sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato I di tale regolamento. 5.   Gli utilizzatori di sostanze classificate della categoria 2 A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 forniscono inoltre informazioni sull'uso delle sostanze classificate.
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