Art. 6

Casi in cui la registrazione non è necessaria

In vigore dal 24 apr 2015
Casi in cui la registrazione non è necessaria Le seguenti categorie possono essere esentate dall'obbligo di registrazione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005: a) le farmacie, gli ambulatori veterinari, le dogane, la polizia, i laboratori ufficiali delle autorità competenti e le forze armate, quando utilizzano precursori di droghe nell'espletamento delle loro funzioni ufficiali; b) gli operatori che esportano sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, se i quantitativi totali delle loro esportazioni, nell'anno civile precedente (1o gennaio-31 dicembre), non superano i quantitativi specificati nell'allegato I del presente regolamento. In caso di superamento di tali quantitativi nell'anno civile in corso, l'operatore ottempera immediatamente all'obbligo di registrazione; c) gli operatori che esportano miscele contenenti sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, se il quantitativo di sostanze classificate contenuto nelle miscele non supera, nell'anno civile precedente, i quantitativi specificati nell'allegato I del presente regolamento. In caso di superamento di tali quantitativi nell'anno civile in corso, l'operatore ottempera immediatamente all'obbligo di registrazione;
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