Art. 8

Criteri per determinare i fini leciti di una transazione

In vigore dal 24 apr 2015
Criteri per determinare i fini leciti di una transazione 1.   Al fine di dimostrare il fine lecito della sua transazione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'operatore fornisce informazioni dalle quali risulti che la spedizione ha lasciato il paese di esportazione in conformità alle disposizioni nazionali in vigore adottate a norma dell' della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (5). 2.   A tal fine l'operatore utilizza il modello di cui all'allegato II del presente regolamento o presenta l'autorizzazione di importazione di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 111/2005 o la dichiarazione dell'acquirente di cui all' del regolamento (CE) n. 273/2004.
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