Art. 12
Criteri per stabilire procedure semplificate per le autorizzazioni di esportazione
In vigore dal 24 apr 2015
Criteri per stabilire procedure semplificate per le autorizzazioni di esportazione
1. A seguito di una domanda dell'operatore interessato, l'autorità competente può rilasciare un'autorizzazione di esportazione con procedura semplificata, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 111/2005, in caso di esportazioni frequenti di una sostanza classificata specifica delle categorie 3 e 4 dell'allegato di detto regolamento che coinvolgano lo stesso esportatore stabilito nell'Unione e lo stesso importatore nello stesso paese terzo di destinazione, per un periodo specifico di sei o dodici mesi.
Le autorizzazioni di esportazione possono essere rilasciate con procedura semplificata a condizione che:
a)
in occasione delle esportazioni precedenti l'operatore abbia dimostrato di essere in grado di adempiere tutti gli obblighi connessi e non abbia violato la legislazione vigente;
b)
l'autorità competente disponga di prove sufficienti dei fini leciti delle esportazioni in questione.
2. La domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore del paese terzo e del destinatario finale;
b)
nome delle sostanze classificate come indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 oppure, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, nome e codice NC corrispondente e nome della o delle sostanze classificate che contiene, come indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;
c)
quantitativo massimo della sostanza classificata destinata all'esportazione;
d)
periodo specifico previsto per le operazioni di esportazione.
3. L'autorità competente decide in merito alla domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui riceve le informazioni necessarie.
4. In caso di cure mediche urgenti, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, l'autorità competente decide in merito alla domanda di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata per le esportazioni di sostanze classificate della categoria 4 elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 immediatamente o al più tardi entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.
Storico versioni
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