Art. 13

Condizioni e requisiti relativi alle informazioni da fornire con riguardo all'attuazione delle misure di controllo

In vigore dal 24 apr 2015
Condizioni e requisiti relativi alle informazioni da fornire con riguardo all'attuazione delle misure di controllo 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le comunicazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 273/2004 nel mese successivo alla fine di ciascun trimestre civile. La comunicazione comprende informazioni su tutti i casi in cui lo svincolo delle sostanze classificate e non classificate è stato sospeso o in cui le sostanze classificate e non classificate sono state trattenute. 2.   Le informazioni comprendono: a) il nome delle sostanze b) la loro origine, provenienza e destinazione, se note; c) la quantità e la posizione doganale delle sostanze classificate, nonché il mezzo di trasporto utilizzato. 3.   Alla fine di ogni anno civile la Commissione comunica a tutti gli Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1.
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