Art. 11

Criteri per stabilire procedure semplificate per le notificazioni preventive all'esportazione

In vigore dal 24 apr 2015
Criteri per stabilire procedure semplificate per le notificazioni preventive all'esportazione 1.   A norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 111/2005, nel caso di esportazioni cui si applica la procedura semplificata di autorizzazione all'esportazione l'autorità competente può inviare una notificazione preventiva all'esportazione semplificata che copra diverse operazioni di esportazione effettuate entro un periodo specifico di sei o dodici mesi. 2.   L'autorità competente del paese di esportazione trasmette le informazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento n. 111/2005 all'autorità competente del paese terzo di destinazione. 3.   L'autorità competente ne informa il paese di destinazione e si avvale a tal fine del sistema PEN online o della «notifica chimica multilaterale» di cui all'allegato III del presente regolamento.
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