Art. 10
Condizioni per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3
In vigore dal 24 apr 2015
Condizioni per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3
Negli elenchi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 figurano perlomeno:
a)
i paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo specifico sui precursori di droghe;
b)
i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione a norma dell', paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
c)
i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione a norma dell'articolo 24 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Gli elenchi dei paesi specifici di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate elencate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato, di cui alle lettere a), b) e c)., sono pubblicati sul sito Internet della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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