Art. 9
Informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio
In vigore dal 24 apr 2015
Informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio
1. Ai fini dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, gli operatori informano sinteticamente le autorità competenti dei quantitativi di sostanze classificate utilizzati o forniti e, in caso di fornitura, del quantitativo fornito a ciascun terzo.
Per le sostanze classificate della categoria 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 il primo comma si applica solo su richiesta delle autorità competenti.
2. Ai fini dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, gli operatori segnalano alle autorità competenti:
a)
le esportazioni di sostanze classificate per le quali è richiesta un'autorizzazione di esportazione;
b)
tutte le importazioni di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 che richiedono un'autorizzazione di importazione o tutti i casi in cui sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono introdotte in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, sottoposte a un regime sospensivo diverso dal transito o immesse in libera pratica;
c)
tutte le attività di intermediazione riguardanti sostanze classificate delle categorie 1 e 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), recano, secondo i casi, l'indicazione del paese di destinazione, dei quantitativi esportati e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di esportazione.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), recano, secondo i casi, l'indicazione del paese terzo di esportazione e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di importazione.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), recano, secondo i casi, l'indicazione dei paesi terzi coinvolti nelle attività di intermediazione e delle autorizzazioni di esportazione o di importazione. Gli operatori forniscono ulteriori informazioni su richiesta delle autorità competenti.
6. Le autorità competenti trattano le informazioni di cui al presente articolo come informazioni commerciali riservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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