Art. 7
Condizioni per l'esenzione da taluni requisiti
In vigore dal 24 apr 2015
Condizioni per l'esenzione da taluni requisiti
Ai fini dell' del regolamento (CE) n. 273/2004, gli acquirenti comunicano ai rispettivi fornitori se tale articolo si applica o no nei loro confronti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:1011:oj#art-7